L’accettazione tacita di eredità è esente
Quell’erede che pone in essere un atto che presuppone l’accettazione dell’eredità, pur se tacita, è comunque ammesso a trascrivere anche tale forma di accettazione, poiché direttamente connessa alla trascrizione del primo atto, scontando all’uopo la sola imposta ipotecaria in misura fissa. È ciò che ha stabilito la Ctp di Pavia nella sentenza 297/2020. La vertenza all’esame della Ctp discendeva da un atto di compravendita con cui la parte venditrice trasferiva all’acquirente un immobile che le era pervenuto per successione mortis causa. La cedente, in realtà, non aveva mai espressamente accettato l’eredità, dunque quell’atto doveva considerarsi indice di una accettazione tacita della stessa, che il notaio rogante provvedeva a trascrivere in uno con l’atto concluso, all’uopo autoliquidando le imposte della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità nella misura fissa di euro 50. L’ufficio provinciale di Pavia ritenuto quell’importo insufficiente, gli notificava l’avviso di liquidazione per il recupero della differenza delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo, che il professionista provvedeva a impugnare, invocando l’applicabilità dell’art. 10, comma 3, del dlgs n. 23/2011: sulla base di tale norma insisteva nel qualificare la trascrizione dell’accettazione tacita quale formalità che conseguiva direttamente a quella della trascrizione dell’atto di compravendita da lui rogato e dunque esentata dal bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali. Di diverso avviso l’ufficio che sosteneva che la suddetta tipologia di trascrizione non potesse considerarsi inclusa nella categoria degli atti e delle formalità conseguenti direttamente ad atti traslativi onerosi ammessi all’esenzione suddetta. Il collegio provinciale di Pavia ha quindi posto l’accento sulla trascrivibilità prevista ai sensi dell’art. 2648 cc dell’accettazione di eredità, ritenendo inequivocabile che quella accettazione sia logicamente e giuridicamente un atto che necessariamente deve essere antecedente rispetto all’atto di disposizione dell’erede. L’accettazione tacita presuppone la volontà di accettare, essendo errata l’interpretazione dell’ufficio tesa a escluderla dal novero degli atti e formalità direttamente conseguenti ad atti traslativi onerosi di diritti reali immobiliari. L’ufficio ha quindi confuso l’accettazione tacita ex art. 476 cc, con l’istituto della trascrizione, ex art. 2648 comma 3. Per tali ragioni la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità va assoggettata in misura fissa alla sola imposta ipotecaria, essendo esente dalle altre.
Nicola Fuoco
(…) La parte venditrice (…) non aveva accettato espressamente l’eredità del predetto de cuius e con la vendita del predetto bene ereditario si è prodotta l’accettazione tacita della citata eredità, come precisato ad litteram dagli artt. 476 e 477 cc Il notaio in data 22 ottobre 2019 ha trasmesso (…) la trascrizione della compravendita., nonché la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità in morte di L. L. ex 2648, primo comma, cc (…), autoliquidando le imposte e tasse della trascrizione dell’accettazione tacita in euro 50,00.(…).
Questa Commissione ritiene che il ricorso debba essere accolto.
In fatti si deve evidenziare che il citato art. 10, 3° comma, dlgs n. 23/11 così recita: «Gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi l e 2 (ossia gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti immobiliari) e tutti gli atti e formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta».
Orbene secondo l’Ufficio la suddetta previsione non è applicabile al caso di specie in quanto la accettazione di eredità è funzionalmente antecedente all’atto traslativo.
Non secondo questa Commissione perché quanto sostenuto dall’Agenzia ha di fatto del tutto tralasciato il presupposto di imposta è indubitabile che l’accettazione tacita dell’eredità, logicamente e giuridicamente, sia atto che necessariamente deve essere antecedente rispetto all’atto di disposizione dell’erede; ciononostante l’art. 1, dlgs n. 347/90 individua quale oggetto di imposta non già l’atto in sé, quanto la formalità della trascrizione.
Deve porsi mente quindi all’art. 2648 cc che, al punto «accettazione di eredità e acquisto di legato», cosi recita: «Si devono trascrivere l’accettazione della eredità che imponi acquisto dei diritti enunciati nei numeri l, 2 e 4 dell’articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l’acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.
La trascrizione dell’accettazione della eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all’eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita della eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.(…).
fonte italiaoggi

